
Norma Impianti Condominio
IPer l'installazione di un impianto fotovoltaico privato in condominio, è fondamentale fare riferimento agli articoli 1122-bis e 1102 del Codice Civile.
La norma permette al singolo condomino di installare l'impianto su superfici comuni, come il lastrico solare, senza l'autorizzazione dell'assemblea, ma con la sola obbligazione di comunicare le modalità dell'intervento all'amministratore.
L'installazione è permessa a condizione che l'impianto non pregiudichi la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio.
Cosa dice la legge
- Art. 1122-bis Codice Civile: Consente l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati a singole unità abitative del condominio, anche senza l'autorizzazione dell'assemblea, su lastrici solari e altre superfici comuni.
- Obbligo di comunicazione: Se l'installazione comporta modifiche alle parti comuni, l'interessato deve darne comunicazione all'amministratore, specificando il tipo di intervento.
- Stabilità e decoro: L'impianto non deve pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio. L'assemblea può opporsi o chiedere modifiche se queste condizioni non vengono rispettate.
- Regolamento di condominio: Bisogna rispettare eventuali clausole del regolamento condominiale che stabiliscono diverse forme di utilizzo delle parti comuni, come ad esempio l'uso del tetto come stenditoio.
- Decisioni sulle modalità: L'assemblea può deliberare sulle modalità di esecuzione degli interventi per tutelare la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell'edificio.
- Ripartizione dell'uso: A richiesta degli interessati, l'assemblea può ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme d'uso già in atto.
- Richiesta di garanzia: In alcuni casi, l'assemblea può subordinare l'esecuzione dell'impianto alla prestazione di un'idonea garanzia contro eventuali danni.