incentivi conto termico 3.0

Introduzione al Conto Termico 3.0

- Il conto termico 3.0 è un nuovo incentivo destinato ad aziende, pubbliche amministrazioni e privati, volto a sostituire incentivi precedenti di diversa natura.

- Questo incentivo presenta molte novità, tra cui massimali di spesa, prezzi unitari ammissibili e soggetti che possono richiederlo.

- Si tratta di un'opportunità significativa che deve essere sfruttata, nonostante ci siano preoccupazioni riguardo alla disponibilità dei fondi.

- I fondi annuali precedenti ammontavano a 900 milioni di euro, con 400 milioni per le pubbliche amministrazioni e 500 per aziende e privati.

- Attualmente, l'ammontare dei fondi disponibili non è chiaro, il che comporta il rischio che possano esaurirsi rapidamente.

Obiettivi e Tipologie di Interventi Incentivati

- Il conto termico 3.0 ha come obiettivo principale quello di stimolare la transizione energetica degli edifici e ridurre il consumo di energia primaria, in particolare delle fonti fossili.

- Per le pubbliche amministrazioni, gli interventi incentivati ​​includono il miglioramento dell'involucro edilizio, la sostituzione di serramenti, nuovi impianti di climatizzazione e l'illuminazione interna.

- Per i privati, gli incentivi riguardano principalmente pompe di calore, caldaie a biomassa, impianti solari termici e, per la prima volta, impianti fotovoltaici.

- L'incentivo per gli investimenti in impianti fotovoltaici è previsto al 30% della spesa ammessa, ma ci sono incertezze riguardo alla sua applicazione per tutti o solo per le pubbliche amministrazioni.

Aumento dei massimi e prezzi unitari

- I massimali di spesa per ogni tipo di intervento sono stati significativamente aumentati, ad esempio, il massimale per il cappotto termico per le pubbliche amministrazioni è passato da 400.000 euro a 1 milione di euro.

- Per i serramenti, il massimo è aumentato da 100.000 euro a 500.000 euro, e ci sono analoghi aumento per altri tipi di intervento.

- I prezzi unitari ammissibili per il cappotto in copertura sono aumentati da 200 euro al metro quadrato a 260 euro, e per i muri verticali da 100 euro a 180 euro.

- Questi aumenti dei massimali e dei prezzi unitari rendono l'incentivo più appetibile e potrebbero stimolare una maggiore richiesta di fondi.

Cumulabilità degli incentivi

- Per i privati, gli incentivi del conto termico non sono cumulabili con altri incentivi statali, ma possono essere combinati con incentivi regionali, locali o europei.

- Al contrario, per le pubbliche amministrazioni, gli incentivi sono cumulabili con qualsiasi altro tipo di incentivo, inclusi altri incentivi statali, fino al 100% della spesa ammissibile.

- Questa flessibilità nella cumulabilità degli incentivi è progettata per massimizzare il supporto finanziario disponibile per la transizione energetica.

Funzionamento del Conto Termico

- Fino al 2024, circa 220 milioni di euro dei 400 milioni disponibili per le pubbliche amministrazioni sono stati richiesti, rappresentando circa il 60% della somma disponibile.

- Per i privati, sono stati richiesti circa 300 milioni, ma questa cifra è inferiore rispetto alla somma totale a disposizione.

- L'aumento dei massimali e dei prezzi unitari significa che ci si aspetta un incremento delle risorse richieste per gli interventi, rendendo il programma più accessibile e attraente.

Procedura per la Pubblica Amministrazione

- La pubblica amministrazione deve seguire una procedura di prenotazione che inizia con una diagnosi energetica per identificare gli interventi necessari e i relativi costi.

- La diagnosi deve essere approvata dalla giunta comunale o da un soggetto valido e trasmessa al GSE per la prenotazione dell'incentivo.

- Una volta prenotato, il GSE fornisce una copertura finanziaria che consente l'avvio dei lavori, con possibilità di richiedere un anticipo del 40% e il saldo a rendicontazione finale.

- Il saldo per le pubbliche amministrazioni è generalmente erogato entro sei mesi dalla fine dei lavori.

Procedura per i Privati

- Per i privati, la tempistica di erogazione dell'incentivo varia a seconda della potenza degli impianti, con un termine di due anni per potenze limitate e cinque anni per potenze superiori a 35 kW.

- A differenza delle pubbliche amministrazioni, i contributi per i privati non sono crediti d'imposta, ma vengono erogati in denaro.

Benefici del Conto Termico

- Il conto termico offre molteplici benefici, incentivando lavori che migliorano l'efficienza energetica e riducono i costi energetici.

- Questi lavori contribuiscono all'indipendenza energetica dell'Italia, riducendo la dipendenza da fonti fossili esterne e migliorando il risparmio energetico a livello nazionale.

- Inoltre, migliorare l'efficienza energetica degli edifici rende le strutture più competitive e migliora la qualità della vita degli occupanti.

Complicazioni e Burocrazia

- Nonostante i benefici, ci sono complicazioni legate alla burocrazia, che può rendere difficile l'accesso agli incentivi.

- Le truffe legate a incentivi come il superbonus hanno reso la situazione più complessa, richiedendo procedure rigorose per evitare abusi.

- È spesso necessario rivolgersi a società specializzate per navigare nel processo burocratico e ottenere gli incentivi in modo corretto.

Conclusione e Invito all'Azione

- Il video invita gli spettatori a condividere le informazioni e a iscriversi al canale per ricevere aggiornamenti su nuovi contenuti riguardanti il conto termico e altri incentivi.

- Si sottolinea l'importanza di seguire correttamente le procedure per evitare rischi di rigetto o revoca degli incentivi.

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FAQ

Domande frequenti

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1. Cos'è il Conto Termico 3.0?

Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale erogato dal GSE che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza negli edifici esistenti. 

2. Cosa cambia dal 2026?

Il D.M. 07/08/2025 disciplina il Conto Termico 3.0. Il provvedimento stabilisce i principi generali del meccanismo di incentivazione; i dettagli sono forniti dalle regole operative emanate dal GSE. Diverse le novità; tra le più importanti segnaliamo: • estensione degli incentivi finora riservati alle PA anche agli edifici non residenziali privati (ambito terziario); • incentivi all'installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici; • accesso all'incentivo esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo; • equiparazione degli enti del Terzo Settore alle amministrazioni pubbliche; • incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on; • innalzamento dell'incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie; • per immobili pubblici ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all'interno del medesimo comune e nell'ambito di un "progetto integrato"; • maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'Unione Europea

3. Quando entra in vigore il Conto Termico 3.0?

Il COnto Termico 3.0 entra in vigore il 25 dicembre 2025. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina del regime precedente (Conto Termico 2.0). 

4. Chi può chiedere il Conto Termico 3.0?  

Possono accedere al Conto termico 3.0 i seguenti soggetti: • Pubbliche Amministrazioni (incluse scuole, ospedali ed RSA); • Privati e Imprese; • Enti del Terzo Settore e cooperative sociali/di abitanti (equiparate alle PA). Sia i soggetti pubblici che quelli privati possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica. 

5. A quali incentivi possono accedere gli enti del Terzo Dettore? 

Gi Enti del Terzo Settore ("ETS") sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell'attività da loro svolta. In particolare: • se non svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici) sia dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili); • se svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili); possono accedere agli incentivi per interventi previsti dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici) esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario. .

6. Possono beneficiare del Conto Termico 3.0 anche le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)?

Sì, una delle novità del D.M. 07/08/2025 riguarda l'accesso all'incentivo anche per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo. I Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi avvalendosi di una Comunità Energetica Rinnovabile (cd. CER) o di una configurazione di autoconsumo (cd. gruppi di autoconsumo) di cui sono membri. Nel caso in cui il soggetto ammesso intenda avvalersi di una CER della quale sia membro o socio, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente della stessa (o di un suo delegato). Il ruolo di referente della CER può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. Laddove la CER realizzi interventi per conto di più membri o soci, la stessa è tenuta a presentare una richiesta di accesso agli incentivi in relazione agli interventi effettuati per ogni membro o socio, in ragione della proprietà o disponibilità del singolo edificio o unità immobiliare oggetto dell'intervento. 

7. Quali categorie catastali di edifici residenziali sono ammesse al Conto Termico?  

Rientrano all'interno del conto termico 3.0 gli edifici residenziali appartenenti alle seguenti categorie catastali: • A/1 - abitazioni signorili; • A/2 – Abitazioni civili; • A/3 – Abitazioni economiche; • A/4 – Abitazioni popolari; • A/5 – Abitazioni ultrapopolari; • A/6 – Abitazioni rurali; • A/7 – Villini; • A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.

8. Quali edifici terziari e non‑residenziali sono ammesse al Conto Termico 3.0?

Nel Conto Termico 3.0 rientrano gli edifici e le unità immobiliari non residenziali appartenenti all'ambito terziario, individuati in base alla categoria catastale. Tra questi, si annoverano uffici e studi privati (A/10), strutture educative e assistenziali come collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi e conventi (B/1), case di cura, ospedali e poliambulatori senza scopo di lucro (B/2), prigioni e riformatori (B/3), uffici pubblici (B/4), scuole e laboratori scientifici (B/5), e strutture culturali come biblioteche, pinacoteche, musei e gallerie (B/6). Sono inclusi anche cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti (B/7). Per quanto riguarda gli edifici del gruppo C, sono ammessi negozi e botteghe (C/1), magazzini e locali di deposito (C/2), laboratori per arti e mestieri (C/3) e fabbricati o locali per esercizi sportivi (C/4), escludendo stalle, scuderie e tettoie (C/6 e C/7). Tra gli edifici del gruppo D, possono accedere agli incentivi opifici (D/1), alberghi e pensioni (D/2), teatri, cinema, sale per concerti e spettacoli (D/3), case di cura e ospedali (D/4), istituti di credito e assicurativi (D/5), fabbricati per attività sportive (D/6), edifici destinati a particolari esigenze industriali o commerciali (D/7 e D/8) e fabbricati per funzioni produttive legate ad attività agricole (D/10), escludendo edifici galleggianti (D/9). Infine, rientrano anche alcune categorie del gruppo E, come stazioni di trasporto (E/1), fabbricati per esigenze pubbliche (E/3), fortificazioni e loro dipendenze (E/5), edifici per culto pubblico (E/7), costruzioni nei cimiteri (E/8) e altri edifici a destinazione particolare (E/9), escludendo ponti a pedaggio, recinti per esigenze pubbliche e fari o torri pubbliche (E/2, E/4, E/6). 

9. Gli edifici in costruzione (categoria catastale F) sono ammissibili?

No, gli edifici in costruzione, ossia quelli privi di impianti di climatizzazione, non possono accedere al Conto Termico 3.0.  

10. Quali interventi possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?

Gli interventi ammessi al Conto Termico rientrano in due macrocategorie: • Titolo II - Interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici; • Titolo III - Interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Gli interventi di cui al Titolo II sono agevolati solo se effettuati da PA, Enti del Terzo Settore non economici e privati (imprese) per edifici in ambito produttivo o terziario. Gli interventi di cui al Titolo III sono agevolati anche se effettuati da privati su edifici in ambito residenziale.

11. Quali requisiti devono avere gli interventi per essere agevolati?

Per accedere agli incentivi occorre tener conto di specifiche condizioni e requisiti: • interventi solo su edifici esistenti, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione; • interventi solo su edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente al momento dell'entrata in vigore del decreto; • disponibilità dell'edificio o unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato da parte del soggetto interessato, in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento; • sostituzione e non nuova installazione di impianti, salvo eccezioni (ad es. solare termico impianti a biomassa per imprese agricole); • installazione di sistemi di contabilizzazione (per alcune tipologie di interventi sugli impianti); • pratica online: la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine lavori. Per le opere più complesse è obbligatoria una diagnosi energetica preintervento e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento. Infine, i lavori devono essere asseverati da un tecnico abilitato, che certifichi la conformità ai requisiti di legge.

12. Quali interventi di efficientamento energetico possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?

Sono agevolati gli interventi: • isolamento delle superfici opache; 

• sostituzione di serramenti e infissi; 

• installazione di sistemi esterni di schermatura, ombreggiamento o filtrazione solare; 

• trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB); 

• sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni; 

• installazione di tecnologie di building automation; 

• realizzazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici; • installazione di impianti fotovoltaici.

 

13. Quali interventi per la produzione di energia termica possono essere agevolati con il Conto termico 3.0? 

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con: • pompe di calore; • scaldacqua a pompa di calore; • sistemi ibridi o bivalenti; • generatori a biomassa; • sistemi di teleriscaldamento efficiente; • unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili; • installazione di impianti solari termici per produrre acqua calda sanitaria 

14. Quali novità per il fotovoltaico nel Conto termico 3.0?

Con il Conto termico 3.0 PA e imprese possono chiedere l'incentivo anche per l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. È previsto un contributo pari al 20% del costo ammissibile (max 1.500 €/kW, a scalare per taglie maggiori). Sono previsti premi fino al 35% per moduli prodotti in UE ad alta efficienza, ma anche specifici ed elevati requisiti tecnici (Resistenza al carico, Marcatura CE, Coefficiente termico ≥ −0,37%/°C. Garanzia di almeno 10 anni). L'impianto fotovoltaico deve essere dimensionato in funzione della pompa di calore: l'incentivo previsto per il fotovoltaico non può superare quello dell'impianto termico. 

15. I privati possono chiedere il Conto Termico 3.0 per installare impianti fotovoltaici?

I privati non possono usufruire del Conto Termico 3.0 per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici residenziali; l'agevolazione per il fotovoltaico e la realizzazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici è ammessa solo per gli interventi su edifici non residenziali appartenenti all'ambito terziario.  

16. Qual novità introduce il Conto Termico 3.0 per le pompe di calore?

Il Conto Termico 3.0 introduce importanti novità per le pompe di calore. Sono incentivabili diverse tipologie di pompe di calore: elettriche, a gas, bivalenti e sistemi ibridi preassemblati. È prevista la possibilità di integrare l'intervento con impianti fotovoltaici o infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Gli incentivi possono coprire fino al 65% delle spese ammissibili (con alcune eccezioni che arrivano al 100%) e richiedono il rispetto di requisiti tecnici minimi di efficienza energetica, certificazione delle prestazioni e sistemi di termoregolazione, garantendo così interventi realmente performanti e sostenibili. L'installazione ex novo è generalmente esclusa, salvo casi particolari come edifici agricoli o forestali. 

17. Quali sistemi ibridi o combinati sono incentivabili? 

Possono essere incentivati all'interno del Conto Termico 3.0 i seguenti interventi: • sistemi ibridi factory-made a pompa di calore + caldaia a condensazione; • sistemi bivalenti a pompa di calore: cioè impianti in cui la pompa di calore e la caldaia sono dimensionate per funzionare alternativamente o in "backup" a seconda delle condizioni (fabbisogno termico, temperature esterne, etc.); • pompe di calore elettriche o a gas, integrate con impianti esistenti o usate per sostituzione — quando l'intervento prevede anche la produzione di acqua calda sanitaria o la climatizzazione invernale.

18. È possibile incentivare beni ricondizionati (non nuovi)? 

Sì, sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato. 

19. Cosa si intende per multintervento?

Il multintervento fa riferimento alla possibilità di realizzare contestualmente, sul medesimo edificio, interventi di efficientamento energetico (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), pianificati come un unico progetto. La realizzazione di un multiintervento comporta un calcolo differenziato dell'intensità del contributo, della rata e della domanda di energia primaria e tale meccanismo può essere utilizzato da tutti i soggetti ammessi al Conto Termico 3.0. 

20. A quanto ammonta il contributo previsto per il Conto Termico 3.0? 

L'incentivo del Conto Termico 3.0 varia in base al tipo di intervento e al soggetto richiedente: • di norma, non può eccedere il 65% delle spese sostenute sia per le PA che per i privati; • per le imprese varia dal 25% al 65%; • può arrivare fino al 100% delle spese per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi su specifici edifici pubblici (scuole, ospedali, RSA). 

21. Come viene erogato il Conto Termico 3.0?

L'incentivo può essere erogato in un'unica soluzione nel caso l'intervento sia ≤ a 15.000€ oppure nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione. 

22. Il Conto Termico può essere cumulato con altri incentivi o bonus?

Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Pertanto, in caso di ristrutturazione di un edificio è possibile ad esempio richiedere l'Ecobonus per il cappotto dei muri e il Conto Termico per l'installazione dell'impianto solare termico. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi del Conto termico sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili. Con riferimento alle imprese gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato: • purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; • in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità previsti. 

23. Nella disciplina del Conto Termico, cosa si intende per fine dei lavori?

Per data di conclusione dei lavori dell'intervento si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi del Conto Termico. La data di conclusione dell'intervento deve essere univocamente individuata nell'asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05, oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile. Anche al fine di accertare la data di conclusione dell'intervento, il GSE potrà richiedere, in fase di istruttoria, l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i., redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11. In caso di multi-intervento, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell'ultimo intervento. La data di conclusione dell'intervento non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. Le prestazioni professionali, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto, non rilevano ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento né i relativi pagamenti al controllo dei 90 giorni di cui alla precedente linea. Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per data di conclusione dell'intervento è da intendersi: • in caso di intervento realizzato nell'ambito di un unico contratto di appalto, la "data della Determina" con la quale la PA approva il completamento dei lavori e accorda la liquidazione dei pagamenti; • in caso di intervento realizzato nell'ambito di un accordo quadro o di un contratto d'appalto "multiinstallazione", la data di approvazione dell'ultimo SAL da parte della PA per l'emissione dei pagamenti contenente l'intervento (o multi-intervento) oggetto d'incentivo.

24. Come si chiede il Conto termico? 

L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità: • accesso diretto: entro 90 giorni dalla conclusione degli interventi, il richiedente trasmette al GSE, attraverso l'apposita sezione del Portaltermico, specifica istanza di concessione degli incentivi; • prenotazione: le PA e le ESCO che operano per conto della PA possono presentare al GSE, per la prenotazione dell'incentivo, una scheda di domanda a preventivo. 

25. È ancora previsto l'accesso semplificato al Conto termico per interventi di piccole dimensioni?

Per gli interventi riguardanti generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 m², è prevista una procedura semplificata di accesso agli incentivi. Tale procedura si basa sulla precompilazione dei campi della scheda-domanda, utilizzando componenti con caratteristiche garantite presenti nel Catalogo degli apparecchi domestici pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE

26. Qual è il termine entro cui va inoltrata la domanda?

Nel caso di accesso diretto, la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine dei lavori.  

27. Sono previsti controlli da parte del GSE? 

Il GSE effettua controlli sugli interventi incentivati attraverso verifiche documentali e sopralluoghi in sito, con l'obiettivo di accertare la corretta realizzazione degli interventi, il loro funzionamento e la permanenza dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per ottenere o mantenere gli incentivi previsti dal decreto. Tali verifiche sono programmate annualmente e comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. I controlli vengono eseguiti a campione, in misura non inferiore all'1% delle richieste ammesse agli incentivi nell'anno precedente. Le verifiche possono essere svolte sia durante l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alla concessione dell'incentivo, sia nei cinque anni successivi al completamento dell'erogazione, calcolati dalla data di pagamento dell'ultima rata. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità.

28. Qual è la documentazione da conservare?

Tutta la documentazione relativa all'intervento deve essere conservata per l'intera durata dell'incentivo e per i cinque anni successivi all'erogazione dell'ultima rata. Essa deve includere: 

• diagnosi energetica e APE (in casi specifici); 

• rilievi fotografici pre e post-intervento; 

• fatture, ricevute di pagamento e bonifici; 

• documenti tecnici comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal GSE; 

• certificazioni, dichiarazioni o asseverazioni necessarie a dimostrare la conformità dell'intervento. 

Ogni modifica all'intervento deve essere comunicata tempestivamente al GSE, sia durante l'erogazione dell'incentivo sia nei cinque anni successivi. Tali variazioni non possono mai comportare un aumento del contributo riconosciuto.

29. Quando occorre la diagnosi energetica? 

La diagnosi energetica è obbligatoria per le opere più complesse (ad esempio isolamento termico, riqualificazione NZEB, impianti ≥200 kW o solare termico >100 m²); è richiesta alle PA quando esse optano per la prenotazione dell'incentivo. 

30. Serve il bonifico parlante per il Conto Termico? 

No, per l'esecuzione del bonifico non devono essere utilizzati i modelli standard di bonifico previsti per le detrazioni fiscali, per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia. Ai fini dell'ammissione all'incentivo è necessario allegare alla richiesta di concessione dell'incentivo la ricevuta leggibile del bonifico (bancario o postale), attestante le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta di incentivazione. 

31. Le P.A. devono mettere a bilancio le opere che vogliono fare con il conto termico? 

Per ovviare a problemi di copertura finanziaria degli interventi, il D.M. 07/08/2025 offre alle pubbliche amministrazioni: • la possibilità di effettuare una richiesta di prenotazione del contributo alle condizioni previste dall'art. 14 del D.M. 07/08/2025; • affidare la progettazione e la realizzazione degli interventi ad una ESCO. 

32. Cosa è richiesto alle PA per la prenotazione del Conto termico 3.0?

La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: 1. una diagnosi energetica e un provvedimento o altro atto amministrativo che attesti l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi inclusi nella diagnosi; 2. un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la stessa sia qualificata come soggetto responsabile; 3. presenza di un contratto di prestazione energetica o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi oggetto dell'intervento, dal quale sia possibile desumere le spese ammissibili previste; 4. un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori relativi alla scheda-domanda, corredato dal verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso di cui al numero 1), a pena di decadenza dal diritto alla prenotazione, il Soggetto Responsabile deve rispettare le seguenti tempistiche: • Avvio lavori: entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione da parte del GSE, deve essere presentata al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'inizio dei lavori. • Conclusione lavori: entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione di avvio lavori, deve essere inviata una dichiarazione sostitutiva che attesti la fine dei lavori. Per gli interventi finalizzati alla trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero NZEB, il termine per la conclusione dei lavori è esteso a 36 mesi. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell'intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo.

Domande frequenti

Clicca qui e inizia a scrivere. Veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

1. Cos'è il Conto Termico 3.0?

Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale erogato dal GSE che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza negli edifici esistenti. 

2. Cosa cambia dal 2026?

Il D.M. 07/08/2025 disciplina il Conto Termico 3.0. Il provvedimento stabilisce i principi generali del meccanismo di incentivazione; i dettagli sono forniti dalle regole operative emanate dal GSE. Diverse le novità; tra le più importanti segnaliamo: • estensione degli incentivi finora riservati alle PA anche agli edifici non residenziali privati (ambito terziario); • incentivi all'installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici; • accesso all'incentivo esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo; • equiparazione degli enti del Terzo Settore alle amministrazioni pubbliche; • incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on; • innalzamento dell'incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie; • per immobili pubblici ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all'interno del medesimo comune e nell'ambito di un "progetto integrato"; • maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'Unione Europea

3. Quando entra in vigore il Conto Termico 3.0?

Il COnto Termico 3.0 entra in vigore il 25 dicembre 2025. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina del regime precedente (Conto Termico 2.0). 

4. Chi può chiedere il Conto Termico 3.0?  

Possono accedere al Conto termico 3.0 i seguenti soggetti: • Pubbliche Amministrazioni (incluse scuole, ospedali ed RSA); • Privati e Imprese; • Enti del Terzo Settore e cooperative sociali/di abitanti (equiparate alle PA). Sia i soggetti pubblici che quelli privati possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica. 

5. A quali incentivi possono accedere gli enti del Terzo Dettore? 

Gi Enti del Terzo Settore ("ETS") sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell'attività da loro svolta. In particolare: • se non svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici) sia dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili); • se svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili); possono accedere agli incentivi per interventi previsti dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici) esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario. .

6. Possono beneficiare del Conto Termico 3.0 anche le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)?

Sì, una delle novità del D.M. 07/08/2025 riguarda l'accesso all'incentivo anche per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo. I Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi avvalendosi di una Comunità Energetica Rinnovabile (cd. CER) o di una configurazione di autoconsumo (cd. gruppi di autoconsumo) di cui sono membri. Nel caso in cui il soggetto ammesso intenda avvalersi di una CER della quale sia membro o socio, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente della stessa (o di un suo delegato). Il ruolo di referente della CER può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. Laddove la CER realizzi interventi per conto di più membri o soci, la stessa è tenuta a presentare una richiesta di accesso agli incentivi in relazione agli interventi effettuati per ogni membro o socio, in ragione della proprietà o disponibilità del singolo edificio o unità immobiliare oggetto dell'intervento. 

7. Quali categorie catastali di edifici residenziali sono ammesse al Conto Termico?  

Rientrano all'interno del conto termico 3.0 gli edifici residenziali appartenenti alle seguenti categorie catastali: • A/1 - abitazioni signorili; • A/2 – Abitazioni civili; • A/3 – Abitazioni economiche; • A/4 – Abitazioni popolari; • A/5 – Abitazioni ultrapopolari; • A/6 – Abitazioni rurali; • A/7 – Villini; • A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.

8. Quali edifici terziari e non‑residenziali sono ammesse al Conto Termico 3.0?

Nel Conto Termico 3.0 rientrano gli edifici e le unità immobiliari non residenziali appartenenti all'ambito terziario, individuati in base alla categoria catastale. Tra questi, si annoverano uffici e studi privati (A/10), strutture educative e assistenziali come collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi e conventi (B/1), case di cura, ospedali e poliambulatori senza scopo di lucro (B/2), prigioni e riformatori (B/3), uffici pubblici (B/4), scuole e laboratori scientifici (B/5), e strutture culturali come biblioteche, pinacoteche, musei e gallerie (B/6). Sono inclusi anche cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti (B/7). Per quanto riguarda gli edifici del gruppo C, sono ammessi negozi e botteghe (C/1), magazzini e locali di deposito (C/2), laboratori per arti e mestieri (C/3) e fabbricati o locali per esercizi sportivi (C/4), escludendo stalle, scuderie e tettoie (C/6 e C/7). Tra gli edifici del gruppo D, possono accedere agli incentivi opifici (D/1), alberghi e pensioni (D/2), teatri, cinema, sale per concerti e spettacoli (D/3), case di cura e ospedali (D/4), istituti di credito e assicurativi (D/5), fabbricati per attività sportive (D/6), edifici destinati a particolari esigenze industriali o commerciali (D/7 e D/8) e fabbricati per funzioni produttive legate ad attività agricole (D/10), escludendo edifici galleggianti (D/9). Infine, rientrano anche alcune categorie del gruppo E, come stazioni di trasporto (E/1), fabbricati per esigenze pubbliche (E/3), fortificazioni e loro dipendenze (E/5), edifici per culto pubblico (E/7), costruzioni nei cimiteri (E/8) e altri edifici a destinazione particolare (E/9), escludendo ponti a pedaggio, recinti per esigenze pubbliche e fari o torri pubbliche (E/2, E/4, E/6). 

9. Gli edifici in costruzione (categoria catastale F) sono ammissibili?

No, gli edifici in costruzione, ossia quelli privi di impianti di climatizzazione, non possono accedere al Conto Termico 3.0.  

10. Quali interventi possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?

Gli interventi ammessi al Conto Termico rientrano in due macrocategorie: • Titolo II - Interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici; • Titolo III - Interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Gli interventi di cui al Titolo II sono agevolati solo se effettuati da PA, Enti del Terzo Settore non economici e privati (imprese) per edifici in ambito produttivo o terziario. Gli interventi di cui al Titolo III sono agevolati anche se effettuati da privati su edifici in ambito residenziale.

11. Quali requisiti devono avere gli interventi per essere agevolati?

Per accedere agli incentivi occorre tener conto di specifiche condizioni e requisiti: • interventi solo su edifici esistenti, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione; • interventi solo su edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente al momento dell'entrata in vigore del decreto; • disponibilità dell'edificio o unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato da parte del soggetto interessato, in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento; • sostituzione e non nuova installazione di impianti, salvo eccezioni (ad es. solare termico impianti a biomassa per imprese agricole); • installazione di sistemi di contabilizzazione (per alcune tipologie di interventi sugli impianti); • pratica online: la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine lavori. Per le opere più complesse è obbligatoria una diagnosi energetica preintervento e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento. Infine, i lavori devono essere asseverati da un tecnico abilitato, che certifichi la conformità ai requisiti di legge.

12. Quali interventi di efficientamento energetico possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?

Sono agevolati gli interventi: • isolamento delle superfici opache; 

• sostituzione di serramenti e infissi; 

• installazione di sistemi esterni di schermatura, ombreggiamento o filtrazione solare; 

• trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB); 

• sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni; 

• installazione di tecnologie di building automation; 

• realizzazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici; • installazione di impianti fotovoltaici.

 

13. Quali interventi per la produzione di energia termica possono essere agevolati con il Conto termico 3.0? 

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con: • pompe di calore; • scaldacqua a pompa di calore; • sistemi ibridi o bivalenti; • generatori a biomassa; • sistemi di teleriscaldamento efficiente; • unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili; • installazione di impianti solari termici per produrre acqua calda sanitaria 

14. Quali novità per il fotovoltaico nel Conto termico 3.0?

Con il Conto termico 3.0 PA e imprese possono chiedere l'incentivo anche per l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. È previsto un contributo pari al 20% del costo ammissibile (max 1.500 €/kW, a scalare per taglie maggiori). Sono previsti premi fino al 35% per moduli prodotti in UE ad alta efficienza, ma anche specifici ed elevati requisiti tecnici (Resistenza al carico, Marcatura CE, Coefficiente termico ≥ −0,37%/°C. Garanzia di almeno 10 anni). L'impianto fotovoltaico deve essere dimensionato in funzione della pompa di calore: l'incentivo previsto per il fotovoltaico non può superare quello dell'impianto termico. 

15. I privati possono chiedere il Conto Termico 3.0 per installare impianti fotovoltaici?

I privati non possono usufruire del Conto Termico 3.0 per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici residenziali; l'agevolazione per il fotovoltaico e la realizzazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici è ammessa solo per gli interventi su edifici non residenziali appartenenti all'ambito terziario.  

16. Qual novità introduce il Conto Termico 3.0 per le pompe di calore?

Il Conto Termico 3.0 introduce importanti novità per le pompe di calore. Sono incentivabili diverse tipologie di pompe di calore: elettriche, a gas, bivalenti e sistemi ibridi preassemblati. È prevista la possibilità di integrare l'intervento con impianti fotovoltaici o infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Gli incentivi possono coprire fino al 65% delle spese ammissibili (con alcune eccezioni che arrivano al 100%) e richiedono il rispetto di requisiti tecnici minimi di efficienza energetica, certificazione delle prestazioni e sistemi di termoregolazione, garantendo così interventi realmente performanti e sostenibili. L'installazione ex novo è generalmente esclusa, salvo casi particolari come edifici agricoli o forestali. 

17. Quali sistemi ibridi o combinati sono incentivabili? 

Possono essere incentivati all'interno del Conto Termico 3.0 i seguenti interventi: • sistemi ibridi factory-made a pompa di calore + caldaia a condensazione; • sistemi bivalenti a pompa di calore: cioè impianti in cui la pompa di calore e la caldaia sono dimensionate per funzionare alternativamente o in "backup" a seconda delle condizioni (fabbisogno termico, temperature esterne, etc.); • pompe di calore elettriche o a gas, integrate con impianti esistenti o usate per sostituzione — quando l'intervento prevede anche la produzione di acqua calda sanitaria o la climatizzazione invernale.

18. È possibile incentivare beni ricondizionati (non nuovi)? 

Sì, sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato. 

19. Cosa si intende per multintervento?

Il multintervento fa riferimento alla possibilità di realizzare contestualmente, sul medesimo edificio, interventi di efficientamento energetico (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), pianificati come un unico progetto. La realizzazione di un multiintervento comporta un calcolo differenziato dell'intensità del contributo, della rata e della domanda di energia primaria e tale meccanismo può essere utilizzato da tutti i soggetti ammessi al Conto Termico 3.0. 

20. A quanto ammonta il contributo previsto per il Conto Termico 3.0? 

L'incentivo del Conto Termico 3.0 varia in base al tipo di intervento e al soggetto richiedente: • di norma, non può eccedere il 65% delle spese sostenute sia per le PA che per i privati; • per le imprese varia dal 25% al 65%; • può arrivare fino al 100% delle spese per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi su specifici edifici pubblici (scuole, ospedali, RSA). 

21. Come viene erogato il Conto Termico 3.0?

L'incentivo può essere erogato in un'unica soluzione nel caso l'intervento sia ≤ a 15.000€ oppure nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione. 

22. Il Conto Termico può essere cumulato con altri incentivi o bonus?

Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Pertanto, in caso di ristrutturazione di un edificio è possibile ad esempio richiedere l'Ecobonus per il cappotto dei muri e il Conto Termico per l'installazione dell'impianto solare termico. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi del Conto termico sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili. Con riferimento alle imprese gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato: • purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; • in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità previsti. 

23. Nella disciplina del Conto Termico, cosa si intende per fine dei lavori?

Per data di conclusione dei lavori dell'intervento si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi del Conto Termico. La data di conclusione dell'intervento deve essere univocamente individuata nell'asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05, oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile. Anche al fine di accertare la data di conclusione dell'intervento, il GSE potrà richiedere, in fase di istruttoria, l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i., redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11. In caso di multi-intervento, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell'ultimo intervento. La data di conclusione dell'intervento non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. Le prestazioni professionali, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto, non rilevano ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento né i relativi pagamenti al controllo dei 90 giorni di cui alla precedente linea. Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per data di conclusione dell'intervento è da intendersi: • in caso di intervento realizzato nell'ambito di un unico contratto di appalto, la "data della Determina" con la quale la PA approva il completamento dei lavori e accorda la liquidazione dei pagamenti; • in caso di intervento realizzato nell'ambito di un accordo quadro o di un contratto d'appalto "multiinstallazione", la data di approvazione dell'ultimo SAL da parte della PA per l'emissione dei pagamenti contenente l'intervento (o multi-intervento) oggetto d'incentivo.

24. Come si chiede il Conto termico? 

L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità: • accesso diretto: entro 90 giorni dalla conclusione degli interventi, il richiedente trasmette al GSE, attraverso l'apposita sezione del Portaltermico, specifica istanza di concessione degli incentivi; • prenotazione: le PA e le ESCO che operano per conto della PA possono presentare al GSE, per la prenotazione dell'incentivo, una scheda di domanda a preventivo. 

25. È ancora previsto l'accesso semplificato al Conto termico per interventi di piccole dimensioni?

Per gli interventi riguardanti generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 m², è prevista una procedura semplificata di accesso agli incentivi. Tale procedura si basa sulla precompilazione dei campi della scheda-domanda, utilizzando componenti con caratteristiche garantite presenti nel Catalogo degli apparecchi domestici pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE

26. Qual è il termine entro cui va inoltrata la domanda?

Nel caso di accesso diretto, la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine dei lavori.  

27. Sono previsti controlli da parte del GSE? 

Il GSE effettua controlli sugli interventi incentivati attraverso verifiche documentali e sopralluoghi in sito, con l'obiettivo di accertare la corretta realizzazione degli interventi, il loro funzionamento e la permanenza dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per ottenere o mantenere gli incentivi previsti dal decreto. Tali verifiche sono programmate annualmente e comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. I controlli vengono eseguiti a campione, in misura non inferiore all'1% delle richieste ammesse agli incentivi nell'anno precedente. Le verifiche possono essere svolte sia durante l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alla concessione dell'incentivo, sia nei cinque anni successivi al completamento dell'erogazione, calcolati dalla data di pagamento dell'ultima rata. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità.

28. Qual è la documentazione da conservare?

Tutta la documentazione relativa all'intervento deve essere conservata per l'intera durata dell'incentivo e per i cinque anni successivi all'erogazione dell'ultima rata. Essa deve includere: 

• diagnosi energetica e APE (in casi specifici); 

• rilievi fotografici pre e post-intervento; 

• fatture, ricevute di pagamento e bonifici; 

• documenti tecnici comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal GSE; 

• certificazioni, dichiarazioni o asseverazioni necessarie a dimostrare la conformità dell'intervento. 

Ogni modifica all'intervento deve essere comunicata tempestivamente al GSE, sia durante l'erogazione dell'incentivo sia nei cinque anni successivi. Tali variazioni non possono mai comportare un aumento del contributo riconosciuto.

29. Quando occorre la diagnosi energetica? 

La diagnosi energetica è obbligatoria per le opere più complesse (ad esempio isolamento termico, riqualificazione NZEB, impianti ≥200 kW o solare termico >100 m²); è richiesta alle PA quando esse optano per la prenotazione dell'incentivo. 

30. Serve il bonifico parlante per il Conto Termico? 

No, per l'esecuzione del bonifico non devono essere utilizzati i modelli standard di bonifico previsti per le detrazioni fiscali, per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia. Ai fini dell'ammissione all'incentivo è necessario allegare alla richiesta di concessione dell'incentivo la ricevuta leggibile del bonifico (bancario o postale), attestante le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta di incentivazione. 

31. Le P.A. devono mettere a bilancio le opere che vogliono fare con il conto termico? 

Per ovviare a problemi di copertura finanziaria degli interventi, il D.M. 07/08/2025 offre alle pubbliche amministrazioni: • la possibilità di effettuare una richiesta di prenotazione del contributo alle condizioni previste dall'art. 14 del D.M. 07/08/2025; • affidare la progettazione e la realizzazione degli interventi ad una ESCO. 

32. Cosa è richiesto alle PA per la prenotazione del Conto termico 3.0?

La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: 1. una diagnosi energetica e un provvedimento o altro atto amministrativo che attesti l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi inclusi nella diagnosi; 2. un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la stessa sia qualificata come soggetto responsabile; 3. presenza di un contratto di prestazione energetica o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi oggetto dell'intervento, dal quale sia possibile desumere le spese ammissibili previste; 4. un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori relativi alla scheda-domanda, corredato dal verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso di cui al numero 1), a pena di decadenza dal diritto alla prenotazione, il Soggetto Responsabile deve rispettare le seguenti tempistiche: • Avvio lavori: entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione da parte del GSE, deve essere presentata al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'inizio dei lavori. • Conclusione lavori: entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione di avvio lavori, deve essere inviata una dichiarazione sostitutiva che attesti la fine dei lavori. Per gli interventi finalizzati alla trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero NZEB, il termine per la conclusione dei lavori è esteso a 36 mesi. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell'intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo.