
incentivi conto termico 3.0
l Nuovo Conto Termico 3.0:
Guida alla Transizione Energetica dal 2025A partire dal 25 dicembre 2025, il panorama degli incentivi per l'efficienza energetica in Italia cambierà ufficialmente con l'attivazione del Conto Termico 3.0, come stabilito dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso settembre.
Questo aggiornamento sostituisce integralmente la versione 2.0, introducendo criteri più moderni e una platea di beneficiari più vasta.Tempistiche e Fase di PassaggioPer assicurare un passaggio fluido tra le due normative, è stato previsto un cronoprogramma preciso:
- Dal 25 dicembre 2025: ogni nuova istanza dovrà seguire esclusivamente i parametri del 3.0.
- Aggiornamenti tecnici: Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha tempo fino a febbraio 2026 per rendere operativi i nuovi manuali, la modulistica e il portale digitale.
Le Principali Evoluzioni del Modello 3.0Non si tratta di un banale restyling, ma di una riforma profonda volta a promuovere l'elettrificazione dei consumi e la decarbonizzazione.
1. Nuovi Soggetti Ammessi
Oltre ai privati e alla Pubblica Amministrazione, l'accesso viene esteso a:
- Enti del Terzo Settore: ora equiparati alle PA per quanto riguarda le agevolazioni.
- Configurazioni di Autoconsumo: incluse le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
- Edilizia non residenziale: con criteri di ammissibilità ampliati.
2. Interventi Incentivabili
Il piano si divide in due pilastri:
- Efficientamento dell'involucro: coibentazioni, sostituzione di serramenti, schermature solari, automazione degli impianti (domotica) e illuminazione LED.
- Sistemi a fonti rinnovabili: pompe di calore, caldaie a biomassa certificate e solare termico. Una novità di rilievo è l'inclusione del fotovoltaico con accumulo, purché installato contestualmente alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento.
3. Agevolazioni Economiche
Il fondo annuale è di 900 milioni di euro (500 per i privati, 400 per PA e Terzo Settore).
I contributi possono coprire fino al 65% della spesa, raggiungendo il 100% per strutture critiche come scuole e ospedali.
Le spese rimborsabili comprendono ora anche le fasi preliminari, come diagnosi energetiche e progettazione professionale.
Scenari e Impatti FuturiL'adozione del Conto Termico 3.0 genererà effetti positivi su più fronti:
- Per le famiglie: la riduzione degli sprechi si tradurrà in bollette meno care, nonostante resti l'onere burocratico di inviare la richiesta entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
- Per il settore pubblico: la possibilità di riqualificare edifici a costo zero rappresenta un'opportunità storica per i piccoli comuni e il settore non-profit.
- Per i professionisti: il mercato richiederà standard qualitativi superiori, stimolando la crescita di installatori e progettisti qualificati.
ConclusioniIl Conto Termico 3.0 si pone come un pilastro della strategia nazionale per il clima.
La sfida principale risiederà nella capacità del GSE di gestire i flussi di domande e nell'integrazione di questo strumento con altre agevolazioni vigenti.
Per navigare correttamente tra queste novità e ottimizzare gli investimenti, è possibile affidarsi a una Energy Service Company (ESCo) certificata.
Società come NewEn, nostra consociata, che opera secondo le norme UNI CEI 11352:2014, offrono supporto specialistico gestendo interamente l'iter tecnico e finanziario, sollevando il beneficiario finale dalle complessità burocratiche.

Modalità di calcolo INCENTIVO conto termico 3.0
L'incentivo viene calcolato come una percentuale (fino al 65%) delle spese ammissibili, entro limiti di costo specifici basati sulla potenza installata:
- Impianto Fotovoltaico: il massimale incentivabile è di 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW.
- Sistemi di Accumulo (Batterie): il massimale è di 1.000 €/kWh.
Esempio di calcolo:
Per un impianto da 6 kW con costo entro i massimali, l'incentivo può coprire circa il 30-40% della spesa totale a fondo perduto, arrivando a cifre superiori ai 3.000 € a seconda della zona climatica e dell'efficienza dei moduli. Massimali per taglia di impiantoPer impianti di dimensioni maggiori, il valore incentivabile per kW diminuisce progressivamente:
- Fino a 20 kW: 1.500 €/kW
- 20 kW - 200 kW: 1.200 €/kW
- 200 kW - 600 kW: 1.100 €/kW
- 600 kW - 1.000 kW: 1.050 €/kW
Erogazione dell'incentivoIl rimborso viene versato dal GSE tramite bonifico bancario:
- Sotto i 15.000 €: erogazione in un'unica soluzione entro circa 60 giorni dalla fine dei lavori.
- Sopra i 15.000 €: erogazione in rate annuali costanti (da 2 a 5 anni).
Requisiti principaliA differenza del passato, il Conto Termico 3.0 apre al fotovoltaico non solo per le Pubbliche Amministrazioni ma, in specifiche condizioni di efficienza (come l'abbinamento a pompe di calore o in edifici ad alte prestazioni), anche per privati e imprese del settore terziario. Per accedere è spesso richiesta una diagnosi energetica o l'APE (Attestato di Prestazione Energetica).
Con l'entrata in vigore del Conto Termico 3.0 (dal 25 dicembre 2025), il cliente finale (Soggetto Responsabile) ha la possibilità di demandare l'incasso dell'incentivo a un terzo.
Le regole applicative pubblicate dal GSE prevedono esplicitamente due modalità principali per facilitare l'accesso economico alla misura:
- Mandato irrevocabile all'incasso: È possibile delegare un terzo (ad esempio l'impresa installatrice o una ESCo) a ricevere direttamente il pagamento dell'incentivo dal GSE. In questo caso, il cliente paga al fornitore solo la quota non coperta dal contributo, mentre la parte restante viene saldata dal GSE direttamente al delegato.
- Cessione del credito: Il decreto e le relative regole operative (Capitolo 12.3) disciplinano anche la cessione del credito derivante dal Conto Termico 3.0. Il GSE ha introdotto modalità semplificate per consentire questo passaggio, rendendo l'incentivo a fondo perduto più simile a uno sconto immediato in fattura.
Requisiti per il corretto invio della domandaPerché l'operazione sia valida, devono essere rispettate alcune condizioni formali nei pagamenti e nella documentazione:
- Fatture: Devono essere intestate al Soggetto Responsabile e contenere il riferimento al DM 07 08 2025.
- Bonifici: Se il cliente paga solo una parte della spesa (in caso di mandato all'incasso), il bonifico deve indicare la causale corretta e l'importo versato deve essere calcolato al netto della quota delegata al terzo.

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FAQ
Domande frequenti
1. Cos'è il Conto Termico 3.0?
Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale erogato dal GSE che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza negli edifici esistenti.
2. Cosa cambia dal 2026?
Il D.M. 07/08/2025 disciplina il Conto Termico 3.0. Il provvedimento stabilisce i principi generali del meccanismo di incentivazione; i dettagli sono forniti dalle regole operative emanate dal GSE. Diverse le novità; tra le più importanti segnaliamo: • estensione degli incentivi finora riservati alle PA anche agli edifici non residenziali privati (ambito terziario); • incentivi all'installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici; • accesso all'incentivo esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo; • equiparazione degli enti del Terzo Settore alle amministrazioni pubbliche; • incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on; • innalzamento dell'incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie; • per immobili pubblici ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all'interno del medesimo comune e nell'ambito di un "progetto integrato"; • maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'Unione Europea
3. Quando entra in vigore il Conto Termico 3.0?
Il COnto Termico 3.0 entra in vigore il 25 dicembre 2025. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina del regime precedente (Conto Termico 2.0).
4. Chi può chiedere il Conto Termico 3.0?
Possono accedere al Conto termico 3.0 i seguenti soggetti: • Pubbliche Amministrazioni (incluse scuole, ospedali ed RSA); • Privati e Imprese; • Enti del Terzo Settore e cooperative sociali/di abitanti (equiparate alle PA). Sia i soggetti pubblici che quelli privati possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica.
5. A quali incentivi possono accedere gli enti del Terzo Dettore?
Gi Enti del Terzo Settore ("ETS") sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell'attività da loro svolta. In particolare: • se non svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici) sia dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili); • se svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III (interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili); possono accedere agli incentivi per interventi previsti dal Titolo II (interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici) esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario. .
6. Possono beneficiare del Conto Termico 3.0 anche le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)?
Sì, una delle novità del D.M. 07/08/2025 riguarda l'accesso all'incentivo anche per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo. I Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi avvalendosi di una Comunità Energetica Rinnovabile (cd. CER) o di una configurazione di autoconsumo (cd. gruppi di autoconsumo) di cui sono membri. Nel caso in cui il soggetto ammesso intenda avvalersi di una CER della quale sia membro o socio, la richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata al GSE dal referente della stessa (o di un suo delegato). Il ruolo di referente della CER può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. Laddove la CER realizzi interventi per conto di più membri o soci, la stessa è tenuta a presentare una richiesta di accesso agli incentivi in relazione agli interventi effettuati per ogni membro o socio, in ragione della proprietà o disponibilità del singolo edificio o unità immobiliare oggetto dell'intervento.
7. Quali categorie catastali di edifici residenziali sono ammesse al Conto Termico?
Rientrano all'interno del conto termico 3.0 gli edifici residenziali appartenenti alle seguenti categorie catastali: • A/1 - abitazioni signorili; • A/2 – Abitazioni civili; • A/3 – Abitazioni economiche; • A/4 – Abitazioni popolari; • A/5 – Abitazioni ultrapopolari; • A/6 – Abitazioni rurali; • A/7 – Villini; • A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.
8. Quali edifici terziari e non‑residenziali sono ammesse al Conto Termico 3.0?
Nel Conto Termico 3.0 rientrano gli edifici e le unità immobiliari non residenziali appartenenti all'ambito terziario, individuati in base alla categoria catastale. Tra questi, si annoverano uffici e studi privati (A/10), strutture educative e assistenziali come collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi e conventi (B/1), case di cura, ospedali e poliambulatori senza scopo di lucro (B/2), prigioni e riformatori (B/3), uffici pubblici (B/4), scuole e laboratori scientifici (B/5), e strutture culturali come biblioteche, pinacoteche, musei e gallerie (B/6). Sono inclusi anche cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti (B/7). Per quanto riguarda gli edifici del gruppo C, sono ammessi negozi e botteghe (C/1), magazzini e locali di deposito (C/2), laboratori per arti e mestieri (C/3) e fabbricati o locali per esercizi sportivi (C/4), escludendo stalle, scuderie e tettoie (C/6 e C/7). Tra gli edifici del gruppo D, possono accedere agli incentivi opifici (D/1), alberghi e pensioni (D/2), teatri, cinema, sale per concerti e spettacoli (D/3), case di cura e ospedali (D/4), istituti di credito e assicurativi (D/5), fabbricati per attività sportive (D/6), edifici destinati a particolari esigenze industriali o commerciali (D/7 e D/8) e fabbricati per funzioni produttive legate ad attività agricole (D/10), escludendo edifici galleggianti (D/9). Infine, rientrano anche alcune categorie del gruppo E, come stazioni di trasporto (E/1), fabbricati per esigenze pubbliche (E/3), fortificazioni e loro dipendenze (E/5), edifici per culto pubblico (E/7), costruzioni nei cimiteri (E/8) e altri edifici a destinazione particolare (E/9), escludendo ponti a pedaggio, recinti per esigenze pubbliche e fari o torri pubbliche (E/2, E/4, E/6).
9. Gli edifici in costruzione (categoria catastale F) sono ammissibili?
No, gli edifici in costruzione, ossia quelli privi di impianti di climatizzazione, non possono accedere al Conto Termico 3.0.
10. Quali interventi possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?
Gli interventi ammessi al Conto Termico rientrano in due macrocategorie: • Titolo II - Interventi di piccole dimensioni finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici; • Titolo III - Interventi che riguardano direttamente la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Gli interventi di cui al Titolo II sono agevolati solo se effettuati da PA, Enti del Terzo Settore non economici e privati (imprese) per edifici in ambito produttivo o terziario. Gli interventi di cui al Titolo III sono agevolati anche se effettuati da privati su edifici in ambito residenziale.
11. Quali requisiti devono avere gli interventi per essere agevolati?
Per accedere agli incentivi occorre tener conto di specifiche condizioni e requisiti: • interventi solo su edifici esistenti, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione; • interventi solo su edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente al momento dell'entrata in vigore del decreto; • disponibilità dell'edificio o unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato da parte del soggetto interessato, in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento; • sostituzione e non nuova installazione di impianti, salvo eccezioni (ad es. solare termico impianti a biomassa per imprese agricole); • installazione di sistemi di contabilizzazione (per alcune tipologie di interventi sugli impianti); • pratica online: la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine lavori. Per le opere più complesse è obbligatoria una diagnosi energetica preintervento e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento. Infine, i lavori devono essere asseverati da un tecnico abilitato, che certifichi la conformità ai requisiti di legge.
12. Quali interventi di efficientamento energetico possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?
Sono agevolati gli interventi: • isolamento delle superfici opache;
• sostituzione di serramenti e infissi;
• installazione di sistemi esterni di schermatura, ombreggiamento o filtrazione solare;
• trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB);
• sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni;
• installazione di tecnologie di building automation;
• realizzazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici; • installazione di impianti fotovoltaici.
13. Quali interventi per la produzione di energia termica possono essere agevolati con il Conto termico 3.0?
Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con: • pompe di calore; • scaldacqua a pompa di calore; • sistemi ibridi o bivalenti; • generatori a biomassa; • sistemi di teleriscaldamento efficiente; • unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili; • installazione di impianti solari termici per produrre acqua calda sanitaria
14. Quali novità per il fotovoltaico nel Conto termico 3.0?
Con il Conto termico 3.0 PA e imprese possono chiedere l'incentivo anche per l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. È previsto un contributo pari al 20% del costo ammissibile (max 1.500 €/kW, a scalare per taglie maggiori). Sono previsti premi fino al 35% per moduli prodotti in UE ad alta efficienza, ma anche specifici ed elevati requisiti tecnici (Resistenza al carico, Marcatura CE, Coefficiente termico ≥ −0,37%/°C. Garanzia di almeno 10 anni). L'impianto fotovoltaico deve essere dimensionato in funzione della pompa di calore: l'incentivo previsto per il fotovoltaico non può superare quello dell'impianto termico.
15. I privati possono chiedere il Conto Termico 3.0 per installare impianti fotovoltaici?
I privati non possono usufruire del Conto Termico 3.0 per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici residenziali; l'agevolazione per il fotovoltaico e la realizzazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici è ammessa solo per gli interventi su edifici non residenziali appartenenti all'ambito terziario.
16. Qual novità introduce il Conto Termico 3.0 per le pompe di calore?
Il Conto Termico 3.0 introduce importanti novità per le pompe di calore. Sono incentivabili diverse tipologie di pompe di calore: elettriche, a gas, bivalenti e sistemi ibridi preassemblati. È prevista la possibilità di integrare l'intervento con impianti fotovoltaici o infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Gli incentivi possono coprire fino al 65% delle spese ammissibili (con alcune eccezioni che arrivano al 100%) e richiedono il rispetto di requisiti tecnici minimi di efficienza energetica, certificazione delle prestazioni e sistemi di termoregolazione, garantendo così interventi realmente performanti e sostenibili. L'installazione ex novo è generalmente esclusa, salvo casi particolari come edifici agricoli o forestali.
17. Quali sistemi ibridi o combinati sono incentivabili?
Possono essere incentivati all'interno del Conto Termico 3.0 i seguenti interventi: • sistemi ibridi factory-made a pompa di calore + caldaia a condensazione; • sistemi bivalenti a pompa di calore: cioè impianti in cui la pompa di calore e la caldaia sono dimensionate per funzionare alternativamente o in "backup" a seconda delle condizioni (fabbisogno termico, temperature esterne, etc.); • pompe di calore elettriche o a gas, integrate con impianti esistenti o usate per sostituzione — quando l'intervento prevede anche la produzione di acqua calda sanitaria o la climatizzazione invernale.
18. È possibile incentivare beni ricondizionati (non nuovi)?
Sì, sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.
19. Cosa si intende per multintervento?
Il multintervento fa riferimento alla possibilità di realizzare contestualmente, sul medesimo edificio, interventi di efficientamento energetico (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), pianificati come un unico progetto. La realizzazione di un multiintervento comporta un calcolo differenziato dell'intensità del contributo, della rata e della domanda di energia primaria e tale meccanismo può essere utilizzato da tutti i soggetti ammessi al Conto Termico 3.0.
20. A quanto ammonta il contributo previsto per il Conto Termico 3.0?
L'incentivo del Conto Termico 3.0 varia in base al tipo di intervento e al soggetto richiedente: • di norma, non può eccedere il 65% delle spese sostenute sia per le PA che per i privati; • per le imprese varia dal 25% al 65%; • può arrivare fino al 100% delle spese per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi su specifici edifici pubblici (scuole, ospedali, RSA).
21. Come viene erogato il Conto Termico 3.0?
L'incentivo può essere erogato in un'unica soluzione nel caso l'intervento sia ≤ a 15.000€ oppure nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione.
22. Il Conto Termico può essere cumulato con altri incentivi o bonus?
Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Pertanto, in caso di ristrutturazione di un edificio è possibile ad esempio richiedere l'Ecobonus per il cappotto dei muri e il Conto Termico per l'installazione dell'impianto solare termico. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi del Conto termico sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili. Con riferimento alle imprese gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato: • purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; • in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità previsti.
23. Nella disciplina del Conto Termico, cosa si intende per fine dei lavori?
Per data di conclusione dei lavori dell'intervento si intende la data di ultimazione dei lavori, e delle attività correlate, per le quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi del Conto Termico. La data di conclusione dell'intervento deve essere univocamente individuata nell'asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05, oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile. Anche al fine di accertare la data di conclusione dell'intervento, il GSE potrà richiedere, in fase di istruttoria, l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i., redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11. In caso di multi-intervento, la data di ultimazione dei lavori è quella di conclusione dell'ultimo intervento. La data di conclusione dell'intervento non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. Le prestazioni professionali, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto, non rilevano ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento né i relativi pagamenti al controllo dei 90 giorni di cui alla precedente linea. Per gli interventi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per data di conclusione dell'intervento è da intendersi: • in caso di intervento realizzato nell'ambito di un unico contratto di appalto, la "data della Determina" con la quale la PA approva il completamento dei lavori e accorda la liquidazione dei pagamenti; • in caso di intervento realizzato nell'ambito di un accordo quadro o di un contratto d'appalto "multiinstallazione", la data di approvazione dell'ultimo SAL da parte della PA per l'emissione dei pagamenti contenente l'intervento (o multi-intervento) oggetto d'incentivo.
24. Come si chiede il Conto termico?
L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità: • accesso diretto: entro 90 giorni dalla conclusione degli interventi, il richiedente trasmette al GSE, attraverso l'apposita sezione del Portaltermico, specifica istanza di concessione degli incentivi; • prenotazione: le PA e le ESCO che operano per conto della PA possono presentare al GSE, per la prenotazione dell'incentivo, una scheda di domanda a preventivo.
25. È ancora previsto l'accesso semplificato al Conto termico per interventi di piccole dimensioni?
Per gli interventi riguardanti generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 m², è prevista una procedura semplificata di accesso agli incentivi. Tale procedura si basa sulla precompilazione dei campi della scheda-domanda, utilizzando componenti con caratteristiche garantite presenti nel Catalogo degli apparecchi domestici pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE
26. Qual è il termine entro cui va inoltrata la domanda?
Nel caso di accesso diretto, la richiesta di incentivo va caricata sul Portaltermico attraverso la scheda domanda entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
27. Sono previsti controlli da parte del GSE?
Il GSE effettua controlli sugli interventi incentivati attraverso verifiche documentali e sopralluoghi in sito, con l'obiettivo di accertare la corretta realizzazione degli interventi, il loro funzionamento e la permanenza dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per ottenere o mantenere gli incentivi previsti dal decreto. Tali verifiche sono programmate annualmente e comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. I controlli vengono eseguiti a campione, in misura non inferiore all'1% delle richieste ammesse agli incentivi nell'anno precedente. Le verifiche possono essere svolte sia durante l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alla concessione dell'incentivo, sia nei cinque anni successivi al completamento dell'erogazione, calcolati dalla data di pagamento dell'ultima rata. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità.
28. Qual è la documentazione da conservare?
Tutta la documentazione relativa all'intervento deve essere conservata per l'intera durata dell'incentivo e per i cinque anni successivi all'erogazione dell'ultima rata. Essa deve includere:
• diagnosi energetica e APE (in casi specifici);
• rilievi fotografici pre e post-intervento;
• fatture, ricevute di pagamento e bonifici;
• documenti tecnici comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal GSE;
• certificazioni, dichiarazioni o asseverazioni necessarie a dimostrare la conformità dell'intervento.
Ogni modifica all'intervento deve essere comunicata tempestivamente al GSE, sia durante l'erogazione dell'incentivo sia nei cinque anni successivi. Tali variazioni non possono mai comportare un aumento del contributo riconosciuto.
29. Quando occorre la diagnosi energetica?
La diagnosi energetica è obbligatoria per le opere più complesse (ad esempio isolamento termico, riqualificazione NZEB, impianti ≥200 kW o solare termico >100 m²); è richiesta alle PA quando esse optano per la prenotazione dell'incentivo.
30. Serve il bonifico parlante per il Conto Termico?
No, per l'esecuzione del bonifico non devono essere utilizzati i modelli standard di bonifico previsti per le detrazioni fiscali, per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia. Ai fini dell'ammissione all'incentivo è necessario allegare alla richiesta di concessione dell'incentivo la ricevuta leggibile del bonifico (bancario o postale), attestante le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta di incentivazione.
31. Le P.A. devono mettere a bilancio le opere che vogliono fare con il conto termico?
Per ovviare a problemi di copertura finanziaria degli interventi, il D.M. 07/08/2025 offre alle pubbliche amministrazioni: • la possibilità di effettuare una richiesta di prenotazione del contributo alle condizioni previste dall'art. 14 del D.M. 07/08/2025; • affidare la progettazione e la realizzazione degli interventi ad una ESCO.
32. Cosa è richiesto alle PA per la prenotazione del Conto termico 3.0?
La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: 1. una diagnosi energetica e un provvedimento o altro atto amministrativo che attesti l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi inclusi nella diagnosi; 2. un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la stessa sia qualificata come soggetto responsabile; 3. presenza di un contratto di prestazione energetica o altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi oggetto dell'intervento, dal quale sia possibile desumere le spese ammissibili previste; 4. un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori relativi alla scheda-domanda, corredato dal verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso di cui al numero 1), a pena di decadenza dal diritto alla prenotazione, il Soggetto Responsabile deve rispettare le seguenti tempistiche: • Avvio lavori: entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione da parte del GSE, deve essere presentata al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'inizio dei lavori. • Conclusione lavori: entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione di avvio lavori, deve essere inviata una dichiarazione sostitutiva che attesti la fine dei lavori. Per gli interventi finalizzati alla trasformazione di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero NZEB, il termine per la conclusione dei lavori è esteso a 36 mesi. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell'intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo.

